MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Proroga per le autocertificazione degli stranieri - L'analisi nel Dossier Senato

Il Servizio studi del Senato ha pubblicato la Scheda di lettura n. 422 sul decreto milleproroghe (DL 30/12/2016, n. 244).

Evidenziamo in particolare l’analisi dell’articolo 5 sull’autocertificazione degli stranieri.

 

Articolo 5, comma 3
(Proroga di una deroga a previsioni in materia di semplificazione per documentazione amministrativa degli stranieri non UE regolarmente soggiornanti)

L’articolo 5, comma 3 proroga un termine in materia di autocertificazioni di stranieri non UE.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2017 il termine da cui acquistino efficacia alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per gli immigrati.

Sono, più precisamente, le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Qui rilevano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, all’articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter.

Esse miravano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il richiamato comma 4-bis dell’articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del d..P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all’articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente – si è ricordato – agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter dell’articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-quater specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.

Il termine testé ricordato è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015, cfr. suo articolo 4, comma 3).

Esso è ora posposto al 31 dicembre 2017.

Questo ulteriore differimento è motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che – ai sensi dell’articolo 15, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 5 del 2012 – deve individuare le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione: “le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale”.


www.servizidemografici.com