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Cittadinanza italiana - Obbligo di pronunciarsi entro 730 giorni
T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, 25 novembre 2016, n. 11836

La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”.

Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.

Tale termine, peraltro, è stato confermato dall’allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013 n. 58, contenente la Tabella dei procedimenti con termine superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. ed oltre.

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno ha obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

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