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Istanza di coniuge di cittadino italiano – Rigetto - Termine biennale – Applicabilità ai soli motivi ostativi ex art. 8 della legge n. 91/92 – Sussiste

Il rigetto dell’istanza di rilascio della cittadinanza italiana per matrimonio non è più possibile, una volta trascorsi due anni dalla presentazione dell’istanza stessa, solo se tale rigetto è fondato su uno dei motivi ostativi indicati espressamente all’art. 6 della legge n. 91/1992.
I motivi ostativi ivi individuati sono:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

 

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