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Elezioni comunali: Liste e candidati

Domenica 11 giugno 2017 si vota in 1021 Comuni (1). L’eventuale turno di ballottaggio si avrà domenica 25 giugno.
Nelle Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige si vota già il prossimo 7 maggio.

Una volta fissata la data delle elezioni, convocati i comizi, determinato il corpo elettorale che prenderà parte alle votazioni, il procedimento elettorale prosegue con la presentazione delle candidature per la carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere  comunale.

 

Presentazione delle candidature

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;

2) dichiarazione di presentazione della lista;

3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune (2) ;

4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;

5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della repubblica;

6) modello di contrassegno di lista.


Termine per la presentazione delle candidature e delle liste

È previsto un termine (tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni), per la consegna di tali candidature e liste. Quindi tra le ore 8 del 12 maggio alle ore 12 del 13 maggio prossimi.

Candidature e  liste sono presentate alla segreteria del comune (articoli 28, decimo e undicesimo comma, e 32, decimo e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). Chi riceve la documentazione rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati e dell’ora di consegna.

In questa fase, considerato che la legge distingue il momento della presentazione della lista, inteso come attività di raccolta delle firme, dal momento della consegna materiale della stessa, risulta del tutto superflua l’autenticazione delle firme di coloro che depositano la documentazione presso gli uffici comunali, posto che l’autenticazione è sancita esclusivamente per i sottoscrittori delle liste e non per altri soggetti, anche se delegati a recapitare le stesse. Del resto, non sfuggirà il fatto che l’identità personale dei presentatori può essere accertata, senza ritardi o incertezze, mediante l’esibizione di un loro documento di riconoscimento (Consiglio di Stato, V Sezione, 4 febbraio 1997, n. 138). Per le stesse ragioni è stata esclusa la necessità della delega scritta (T.A.R. Napoli, Sezione II, 15 luglio 1997, n. 1985).

 

Incaricato della ricezione delle liste

Incaricato della ricezione delle liste è il segretario comunale. Nel caso di comuni retti a scavalco da uno stesso segretario, è ammissibile la delega di questa funzione (Ministero dell’interno, circolare 5 maggio 1993, n. 82). La sostituzione del segretario comunale è ammissibile anche per le operazioni, di competenza del segretario, connesse all’eventuale ballottaggio.

Il segretario (o il delegato) trasmette ogni lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata.

In questa occasione particolare rilevanza assumono sia il rispetto degli orari di apertura degli uffici sia la scrupolosa e comprensibile verbalizzazione dell’esatto momento della consegna della lista, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitando altre suscettibili di ambiguità (Consiglio di Stato – V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165).

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(1) http://www.ancitel.it/amministrative/index.cfm
(2) Nessuna sottoscrizione è richiesta nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

 

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