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Elezioni amministrative 11 giugno - Elettorato attivo e passivo dei cittadini dell’unione europea: domande entro il 2 maggio

Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria n. 94/80/ce che prevede l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini di altro stato membro dell’unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Il citato decreto, n. 197/1996, stabilisce che il cittadino dell’Unione che intende esercitare il diritto di voto presenta (articolo 1) al sindaco del comune di residenza apposita domanda. Il comune (articolo 2) lo iscrive in un’apposita lista elettorale aggiunta, nella quale resta iscritto fino a quando non chiederà di essere cancellato o non sarà cancellato d’ufficio (articolo 4). Tale domanda può essere presentata in ogni tempo e, in caso di elezioni comunali, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi (articolo 3).

Per le prossime elezioni comunali dell’11 giugno, quindi, entro il 2 maggio 2017.

Inoltre, i cittadini dell’unione europea, possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco). In tal caso, devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Inoltre, ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine di cui sopra (articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 197/1996), cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40º giorno antecedente la votazione).

Importante: in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con sentenza n. 01193/2012 del 31.01. 2012 – 01.03.2012, il Consiglio di Stato ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge.

 

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