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Eliminazione dei fascicoli elettorali personali cartacei

Le istruzioni contenute nei paragrafi 40 e 41 della circolare del Ministero dell’interno – Servizio Elettorale – n. 965/Ms del 18 maggio 1967, prescrivono che tutti i fascicoli personali di coloro che siano cancellati dalle liste per morte, emigrazione all’estero (ora non più) o perdita della cittadinanza italiana vengano trasferiti dall’archivio corrente a quello di deposito per essere definitivamente eliminati, con le modalità valevoli per lo scarto degli atti d’archivio, trascorso un quinquennio di conservazione. Sostenevamo, ancora nel lontano 1977, che “la procedura di scarto è, però, molto complessa”, proponendo che “il Ministero autorizzasse la loro immediata distruzione, come già avviene per le schede sezionali; in questo caso, comunque, dopo che la commissione elettorale mandamentale ha approvato le cancellazioni degli elettori cui i fascicoli personali da eliminare si riferiscono”.
Poi, due anni dopo, esaminando il disegno di legge presentato dal Governo alla Presidenza della Camera il 25-1-1978, recante norme per la disciplina dell’elettorato attivo, la tenuta e revisione dell’anagrafe elettorale, e presentando alcune osservazioni sullo stesso, affermammo di “non essere molto convinti dell’utilità di conservare i fascicoli personali”. Per queste ragioni: “Per l’iscrizione sulle liste dei diciottenni l’ufficio anagrafe predispone un apposito elenco. Questo evidenzia, già, per ogni nominativo, il requisito dell’età e della residenza. I cittadini stranieri, anche se residenti, non vengono logicamente segnalati. Infine, considerato che l’autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza sono tenute a comunicare le condanne o le misura di prevenzione che comportano la perdita del diritto elettorale, diventa inutile la richiesta, per gli iscrivendi, del certificato penale. Gli altri atti, che interesseranno in seguito l’elettore, concluso il loro iter, seguono la normale archiviazione”.

Sappiamo, purtroppo, che le condanne interdittive dell’elettorato attivo vengono solo in minima parte comunicate dalle Cancellerie dei tribunali agli Uffici elettorali comunali. Per cui, è stata più volte ribadita, dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, “l’opportunità (non l’obbligo) che l’Ufficiale elettorale del comune di immigrazione possa anche, quando gli è possibile, verificare la posizione penale, dei nuovi elettorali immigrati, tramite richiesta del certificato del casellario giudiziale, poiché le informazioni a disposizione, di fatto, potrebbero non essere perfettamente aggiornate”. Noi pensavamo, quasi quarantanni anni fa, sicuramente da ingenui, che essendo le comunicazioni obbligatorie, nel senso che sono prescritte dalla legge, la richiesta del penale fosse un adempimento superfluo. Invece, visto che non sempre vengono inviate, devono essere gli Ufficiali elettorali a chiedere il certificato del casellario giudiziale. E per tutti. (sic!).

Ciò, comunque, non contraddice la proposta di far “sparire” tutti i fascicoli personali “cartacei”, in quanto il nuovo certificato penale potrà essere inserito digitalmente nel fascicolo personale “elettronico” dell’elettore.

Siamo assolutamente d’accordo che nella materia elettorale si debba usare molta cautela, però continuiamo a sostenere la nostra “vecchia” e originaria proposta di abolire ogni tipo di fascicolo personale. Semmai di insistere sull’osservanza delle norme da parte di tutti. Non solamente da parte degli Ufficiali elettorali. Anche se il modello 3-d digitale, configurato in un file .xml, è stato predisposto con tutte le informazioni necessarie per sostituire non solo il precedente modello 3d cartaceo, ma anche tutto il fascicolo personale dell’elettore. E, questo è, sicuramente e in ogni caso, un grande passo in avanti sulla strada del processo di semplificazione dei procedimenti elettorali.

 


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