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Art. 53 d.lgs. n. 165/2001 – Divieto generale di assumere incarichi non autorizzati - consulenza tecnica conferita dall’Autorità giudiziaria – Applicabilità del divieto – Non sussiste

Il divieto generale per i dipendenti pubblici di assumere incarichi retribuiti, senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, sancito dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, riguarda gli incarichi di tipo essenzialmente diverso da quelli di consulenza tecnica conferiti dall’Autorità giudiziaria. Sia perché il soggetto conferente non è identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui il citato art. 53 si riferisce, sia per la natura intrinseca dell’incarico, che non costituisce l’oggetto di un contratto di prestazione d’opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia.

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