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Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Art. 7 legge n. 241/90 - Omissione – Rigetto dell’istanza - Contestazione

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, facendo riferimento, per ragioni di efficienza e speditezza, ad un’accezione sostanzialistica della violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ha affermato che l’interessato che lamenta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ha anche l’onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto. L’onere di allegazione, da parte del privato, deve consistere nella prospettazione di elementi che, implicando valutazioni di merito (amministrativo o tecnico), possono trovare ingresso esclusivamente nel corso del procedimento sostanziale e non anche nel processo davanti al giudice.

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