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Iscrizione anagrafica – controversia – potere discrezionale dell’amministrazione – non sussiste - costituisce questione di diritto soggettivo – giurisdizione del giudice ordinario – va dichiarata
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le controversie relative ad un’iscrizione anagrafica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non esercitando nella materia de qua l’amministrazione comunale alcun potere discrezionale; l’iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano infatti come atti dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali spetta all’Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
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