MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Legge di bilancio 2018 - I censimenti permanenti

 

Pubblichiamo la Schede di lettura A.S. 2960/I del Servizio Studi del Senato sulla Legge di bilancio 2018.

 

 

 

In particolare si evidenzia l’art. 29  (Censimenti permanenti)

l. L’Istat effettua i seguenti Censimenti:

a) dall’anno 2018, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) dall’anno 2018, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche;

c) nell’anno 2020, il T Censimento generale dell’agricoltura;

d) dall’anno 2021 il Censimento permanente dell’agricoltura.

2. I Censimenti permanenti sono basati sull’utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell’integrazione dei dati per l’effettuazione dei censimenti di cui ai precedenti commi, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti e gli organismi titolari delle basi dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell’Istituto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 6, e nei successivi atti d’istruzione:

a. Archivi su lavoratori e pensionati dell’!NPS;

b. Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c. Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

d. Archivi sui flussi migratori del Ministero dell’interno;

e. Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;

f. Archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;

g. Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell’Agenzia delle entrate.

3. La mancata fornitura delle basi dati di cui al comma 2, costituisce violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989.

4. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 32211989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l’efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all’adozione del nuovo decreto.

5. Ai sensi dell’articolo 15, comma l, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’lstat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l’organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definite: la data di rÌferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e Il del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L’Istat, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

a) i criteri e le modalità per l’affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l’organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;

b) le modalità e tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;

c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all’art 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all’articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui al presente comma, lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. L’lstat, d’intesa con il Ministero dell’interno, definisce, tramite il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni l’accolte nell’ ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

7. Nelle more dell’adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 6, l’Istat assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l’aggiornamento delle basi territoriali e dell’ordinamento ecografico.

8. Per far fronte alle esigenze connesse all’esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 6, possono procedere all’eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell’Ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dali ‘Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.

9. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.

10. Per il concorso alle spese dei Censimenti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l’anno 2021 e di 26.881.600 annui a decorrere dall’anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768. 941 per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell’Istat, delle

risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui al presente articolo:

a) articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, anche con riferimento all’art. 3, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221;

b) articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166″

L’articolo reca una disciplina dei censimenti (non più decennali bensì) permanenti da realizzare da parte dell’ISTAT, con le correlative risorse finanziarie

L’antefatto normativo delle disposizioni sul censimento può dirsi l’articolo 3 del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha previsto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Quella previsione segna il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, tale cioè da produrre dati con cadenza annuale.

Il censimento permanente è connotato dalla integrazione e dal trattamento continuo delle fonti amministrative e statistiche, unitamente a rilevazioni periodiche (talché la rilevazione diretta è solo uno degli strumenti di acquisizione dei dati).

Dopo una sperimentazione condotta dall’ISTAT in più riprese, i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni – dispone il comma 1 – sono i seguenti:

Onde consentire all’ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, i commi 2 e 3 ribadiscono uno specifico obbligo di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati.

La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) dai seguenti attori:

anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell’Agenzia delle entrate.


www.servizidemografici.com