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Istanza di rilascio del permesso di soggiorno

L’art. 5, comma 9, del T.U. n. 286/1998 dispone che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno è, dunque, di 60 giorni e, benché sia espressamente riferito al caso di esito positivo della domanda, deve ritenersi applicabile anche in caso di rigetto della stessa.

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