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Permesso di soggiorno per motivi familiari

La possibilità di conversione ad altro titolo del permesso di soggiorno sussiste solo nel caso in cui il permesso di soggiorno per motivi familiari sia stato legittimamente ottenuto e non quando ricorrano i presupposti che ne impongano la revoca immediata ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286/98, che dispone che la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

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