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Istanza di accesso – Rigetto per espresso diniego o silenzio della p.a.

La mancata impugnazione del diniego all’accesso agli atti nel termine di trenta giorni dal diniego o dalla formazione del silenzio non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnativa del successivo diniego meramente confermativo del precedente; tuttavia, tale circostanza non preclude la presentazione di una nuova istanza di accesso ove intervengano fatti nuovi o sopravvenuti o a anche a fronte di una nuova prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.

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