MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


IN PRATICA - Variazione di residenza di un minore

Con la riforma del diritto di famiglia avvenuta con la legge n. 219/2012 ed il successivo D.lvo n. 154/2013 è stato istituzionalizzato il principio secondo cui la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere assunta dai genitori in modo condiviso.

La fissazione della residenza abituale del figlio minore è ritenuta di tale importanza, che va assunta di comune accordo tra i genitori anche in presenza di affido monogenitoriale: l’unica eccezione ammessa è quella in cui il Tribunale abbia disposto l’affidamento “superesclusivo rafforzato” ovvero quello monogenitoriale con la concentrazione delle competenze genitoriali in capo ad un solo genitore. (non è il caso indicato nel quesito).

Ne consegue che, come previsto dall’art 337 ter c.c., in caso di disaccordo tra i genitori sulla residenza abituale dei minori, la scelta è rimessa al Giudice: ciò significa che non è ammessa la decisione unilaterale del singolo genitore di trasferirsi altrove con i figli.

In concreto quindi, se un genitore volesse andare con i figli a risiedere in altro luogo e l’altro si opponga a tale trasferimento, il primo potrà adire il Giudice al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

Si segnale altresì che, secondo la giurisprudenza prevalente, il genitore che, senza autorizzazione da parte del giudice né avendo ottenuto il previo consenso dell’altro genitore, trasferisca la residenza del figlio minore viola i principi basilari dell’affidamento condiviso, ossia il dovere dei genitori di assumere le decisioni fondamentali per la prole in modo congiunto e di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi le figure genitoriali (ed entrambi i rami parentali).

Nel caso in cui i genitori del minore cui è affidato congiuntamente il figlio collocato presso il padre, vivono nel medesimo comune si ritiene che la mera “comunicazione” del cambio di residenza al genitore non collocatario (di cui all’art. 337 sexies cod. civ.) possa essere sufficiente per legittimare il trasferimento di residenza di fatto già avvenuto, anche a mezzo di comunicazione da parte dell’ufficiale di anagrafe che deve informare i controinteressati al procedimento (la madre), e debba intendersi riferita unicamente ai cambi di residenza (o domicilio) nell’ambito dello stesso comune o, in ogni caso, a distanze tali da non interferire sulla possibilità dell’altro genitore di partecipare pienamente alla vita dei figli.

 


www.servizidemografici.com