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IN PRATICA - Convivenza di fatto

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 76/2016 la dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l’apposita dichiarazione, in caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

I richiedenti di nazionalità straniera dovranno consegnare unitamente alla dichiarazione un’attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L’attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura salvo ricorra l’esenzione dalla legalizzazione.

L’ufficio Anagrafe procederà entro due giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.


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