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Richiesta rilascio copia liste elettorali

Il servizio consulenza della regione Friuli Venezia Giulia risponde alle seguente domanda posta da un Comune.

Il Comune ha ricevuto richiesta di accesso alle liste elettorali motivata dal loro utilizzo “in materia di studio di ricerca statistica e per l’invio di materiale promozionale” e chiede se la stessa possa essere accolta alla luce della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 223/1967, come novellato dall’art. 177, comma 5, D.Lgs. n. 196/2003, “le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.

Il contenuto della norma richiamata è stato esplicitato dal Giudice amministrativo[1] nel senso di stabilire che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima e nel senso che è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall’art. 51, D.P.R. n. 223/1967, per indicare le finalità consentite.

Spetta poi al soggetto che deve applicare la norma (in prima istanza, il comune, in seconda istanza il Giudice), valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientri o meno nelle finalità ammesse dalla legge.

Calando queste considerazioni sul caso di specie, fermo restando che la valutazione del contenuto della richiesta di accesso ricevuta dal Comune spetta all’Ente stesso, si osserva, in via collaborativa, che la motivazione dell’uso delle liste “in materia di studio di ricerca statistica”, poiché si limita a riproporre l’espressione letterale dell’art. 51, comma 5, in esame, non appare in linea con le precisazioni del Giudice amministrativo circa la necessità di un’indicazione chiara e specifica del concreto utilizzo che si intende fare delle liste elettorali in questione.

L’Ente pertanto valuterà se richiedere al soggetto istante una migliore specificazione delle finalità della richiesta.

Per quanto concerne l’ulteriore motivazione dell’utilizzo delle liste “per l’invio di materiale promozionale”, premesso che dalla stessa non risulta possibile ricavare in maniera chiara, precisa e univoca il concreto uso che il richiedente intende farne, si osserva, peraltro, sentito il Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale di questa Direzione centrale, che, qualora “l’invio di materiale promozionale” fosse legato alla propaganda elettorale, non vi sarebbero motivi per non concedere la copia delle liste elettorali.

Un tanto, alla luce del provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 6 marzo 2014 in tema di trattamento dei dati e di esonero dall’informativa ai fini di propaganda elettorale.

In tale provvedimento, è previsto che sia possibile utilizzare i dati personali degli elettori a fini di propaganda, prescindendo dal consenso degli interessati, quando gli stessi sono reperiti in una serie di elenchi pubblici, quali ad esempio, per quanto qui di interesse, le liste elettorali (vedasi punto 5).

In tale ipotesi, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, dal 60° giorno antecedente il voto e sino al 60° giorno successivo, possono prescindere dal rendere agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

Ciò a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l’interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della privacy, quali, ad esempio, quello di rettificare i propri dati o di ottenerne la cancellazione.

Il Garante precisa, che non sono, invece, utilizzabili a scopo di propaganda elettorale i dati personali contenuti in alcune fonti pubbliche, tra cui, le liste elettorali già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

 

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[1] TAR Cagliari, sez. II, 17 febbraio 2011, n. 148.


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