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Elettorato attivo e passivo per le elezioni politiche del 4 marzo 2018

Il prossimo 4 marzo, votano (elettorato attivo) per l’elezione delle due Camere i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (diciotto anni) per l’elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, primo comma; D.P .R. 223/67, art. 1); il compimento del 25° anno di età per l’elezione dei senatori (Costituzione, art. 58, primo comma; D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1).

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, quarto comma).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell’elettorato attivo (D.P .R. 223/1967, art. 2). Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

• coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali (1) , finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
• coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell’art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
• i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

Possono essere eletti (elettorato passivo) alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma, e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l’estinzione del diritto di elettorato passivo.

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(1) Sono misure di prevenzione personali (D.Lgs. 159/2011, art. 6): • la sorveglianza speciale; • il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più province; • l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

 

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