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Accesso civico generalizzato – Richiesta per mera finalità conoscitiva

Nell’ipotesi del cd. accesso civico generalizzato, disciplinato ex art. 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, ai sensi del quale “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”, al di là dello specifico interesse all’acquisizione delle informazioni richieste, la diffusione di dati non riservati è assicurata a coloro che ne fanno richiesta anche per mera finalità conoscitiva, senza spazio alcuno per sindacati teleologici di sorta da parte dell’autorità adìta. 

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