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Riconoscimento di paternità e assunzione del cognome paterno
L’assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre non è effetto automatico del riconoscimento ma una facoltà discrezionale del figlio - Cassazione civile, sez. I, 2/10/2015, n. 19734

L’art. 262 c.c., comma 2, prospettando in termini di mera eventualità l’assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore.
La scelta di adottare il cognome paterno, come segno distintivo della propria persona, presuppone d’altronde una valutazione di opportunità che non può non essere rimessa all’interessato, il quale, indipendentemente dalla volontà di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione, produttivo di effetti anche ad altri fini, può ritenere l’uso del predetto cognome non conveniente o addirittura pregiudizievole per la sua immagine e la sua vita di relazione, in virtù dei rapporti intrattenuti con il genitore o della cattiva reputazione di cui quest’ultimo gode presso i terzi.
Costituendo espressione di un diritto potestativo del figlio, come riconosciuto dalla stessa Corte distrettuale, la predetta scelta non può essere compiuta in via ufficiosa dal tribunale, ma presuppone un’univoca manifestazione di volontà dell’interessato, che può assumere tanto la forma di una dichiarazione rivolta all’ufficiale di stato civile ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 33, commi 2 e 3, quanto, nel caso in cui l’accertamento della paternità sia richiesto in via giudiziale, quella di un’apposita domanda.

Cassazione civile, sez. I, 2/10/2015, n. 19734


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