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Decesso - cremazione della salma – dispersione delle ceneri – volontà del defunto – deve essere dichiarata per iscritto – va escluso
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) legge 30 marzo 2001 n. 130 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) “la dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto unicamente in aree a ciò appositamente destinate”. La scarna normativa statale si limita dunque a richiedere che la dispersione debba essere effettuata secondo la volontà del defunto, senza tuttavia imporre la presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto stesso (T.A.R. Sardegna sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100). E’ significativo poi come lo stesso art. 3 nel dettare una disciplina molto più specifica in tema di cremazione, non richieda ugualmente il requisito della forma scritta per rappresentare la volontà del de cuius, poiché in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà viene espressa dal coniuge (o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).
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