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IL CASO - Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario con lavoro intermittente

QUESITO

Devo iscrivere in anagrafe una cittadina rumena che mi presenta un contratto di lavoro intermittente. Devo ritenerlo valido ai fini dell’iscrizione anagrafica? L’interessata ha bisogno anche della polizza sanitaria privata?

 

RISPOSTA

Lo svolgimento di una attività lavorativa è condizione necessaria e sufficiente affinché al cittadino dell’Unione possa essere riconosciuto il diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi e di iscriversi in anagrafe (fermo restando, per l’iscrizione anagrafica, il requisito della dimora abituale, ovviamente). Per “lavoratore” si deve intendere la persona titolare di un regolare rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, senza distinzioni relative alla tipologia, alla durata o alla retribuzione percepita; inoltre, il rapporto di lavoro deve sussistere al momento della richiesta e al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica. Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) questo rappresenta una particolare tipologia caratterizzata da estrema flessibilità; infatti, il datore di lavoro può chiamare il prestatore in relazione alle proprie esigenze, per il tempo necessario, senza che per questo scatti un obbligo preciso, a meno che non sia stata pattuita una indennità di disponibilità. Il contratto di lavoro a chiamata (in relazione al quale possono reperirsi alcune importanti informazioni anche nel sito dell’Inps), nel caso in cui preveda l’obbligo della disponibilità del lavoratore e quindi la relativa indennità di disponibilità, possiede tutte le caratteristiche fondamentali per essere equiparato a qualsiasi altro contratto di lavoro, per tutta la sua durata. Tuttavia, anche nel caso in cui il contratto non contempli l’obbligo di disponibilità, il titolare di tale contratto deve essere considerato un “lavoratore” per tutta la durata del contratto intermittente, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva attività lavorativa, esattamente come viene equiparato al lavoratore il cittadino comunitario che ha perso il lavoro involontariamente e sia iscritto al centro per l’impiego. Infine, come per tutti i lavoratori subordinati o autonomi, anche per il lavoratore a chiamata non è richiesta la stipula di una polizza di copertura dei rischi sanitari.

 

 


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