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Illegittime le progressioni verticali interamente riservate
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4140 del 7.9.2015, ha riaffermato il principio secondo cui le procedure selettive interamente riservate al personale interno dell’amministrazione che ha avviato le selezioni rappresentano una forma eccezionale di reclutamento che non possono essere oggetto di applicazione analogica ed estensiva

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4140 del 7.9.2015, ha riaffermato il principio secondo cui le procedure selettive interamente riservate al personale interno dell’amministrazione che ha avviato le selezioni rappresentano una forma eccezionale di reclutamento che non possono essere oggetto di applicazione analogica ed estensiva, a salvaguardia del principio di rango costituzionale, secondo cui l’accesso a posti di pubblico impiego deve avvenire generalmente mediante concorso pubblico.
Sulla base di tali principi, il medesimo Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia del TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1181 del 18.3.2005, ha ritenuto illegittime le procedure interne di progressione verticale riservate interamente al proprio personale dipendente e avviate dall’Amministrazione Regionale in attuazione dell’articolo 91, comma 3, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267…

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