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Concessione della cittadinanza – rigetto per comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica

La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica consente, ai sensi dell’art. 6, lett. c), della legge n. 91/1992, di respingere l’istanza di concessione della cittadinanza italiana. Tale concetto non viene collegato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l’appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica ( Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2007 n. 5103; nonché T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2012 n. 1749) o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la sicurezza nazionale (T.A.R. Lazio, sez. II Quater, 1 settembre 2015, n. 10989; 29 settembre 2016, n. 9973).

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