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Permesso di soggiorno e assenza di rapporto di lavoro
Il TAR Campagna si pronuncia in merito alla possibilità di sanare la posizione dello straniero che ha ottenuto un permesso di soggiorno rilasciato in base ad un rapporto di lavoro fittizio

Qualora il rapporto di lavoro in base al quale è stato ottenuto il titolo di soggiorno risulti essere fittizio, non v’è possibilità di valutare altre circostanze quali ad esempio l’instaurazione successiva di altro rapporto di lavoro o l’inserimento nel tessuto sociale; in effetti la possibilità, offerta dall’art. 5 comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, di valutare, in sede di rilascio o di rinnovo del permesso, il sopraggiungere di nuovi elementi, non può essere spinto sino al punto di consentire di ovviare all’inesistenza del rapporto di lavoro alla base della richiesta poiché, altrimenti, si consentirebbe di sanare la propria posizione anche a chi si sia introdotto fraudolentemente sul territorio nazionale, simulando, appunto, l’esistenza di un rapporto di lavoro mai esistito.

T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 giugno 2015, n. 3101


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