MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Anagrafe nazionale della popolazione residente:  approvato il nuovo regolamento anagrafico
D.P.R. 17 luglio 2015, 126

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015  il d.P.R.  17 luglio 2015, n. 126  “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.” 

Con l’art. 1 di tale provvedimento vengono modificati diversi articoli del regolamento anagrafico a seguito dell’introduzione della nuova anagrafe nazionale e delle nuove realtà che modificano le posizioni anagrafiche.

Le abrogazioni riguardano gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57  del d.P.R. 30  maggio  1989,  n.  223 fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2.

L’anagrafe nazionale della popolazione era stata introdotta dall’art. 2 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modifiche nelle legge 17 dicembre 2012 n. 221 con lo scopo di accorpare INA, AIRE centrale e le oltre 8.100 anagrafi comunali che dovranno subentrare con cadenza periodica, non appena conclusa la fase di sperimentazione che attualmente coinvolge 24 comuni italiani. 

Le novità nel nuovo regolamento

ISCRIZIONI. Le iscrizioni nell’ANPR avverranno sempre per nascita, esistenza giudizialmente dichiarata, e trasferimento di residenza di un cittadino che proviene dall’estero o da un comune italiano non subentrato. Rimangono in vigore le ipotesi di reiscrizione da irreperibilità e quelle per altre motivi.

CANCELLAZIONI. Invariate le ipotesi di cancellazione per morte, irreperibilità ed espatrio per i cittadini stranieri e comunitari, mentre gli AIRE si parlerà di mera mutazione anagrafica. Si potrà essere cancellati anche per emigrazione in un Comune non subentrato.

CAMBIO DI RESIDENZA E MUTAZIONE DI RESIDENZA. Il cambio di residenza di un cittadino tra due comuni subentrati diverrà una mutazione anagrafica in quanto verranno esclusivamente cambiati dall’ufficiale d’anagrafe le informazioni del comune competente. Scompare il modello APR4 che rimarrà in vigore solo se viene coinvolto un comune non subentrato.

CITTADINI UE ED EXTRA UE. Identiche le norme sui cittadini UE e quelle per i cittadini extracomunitari in merito alla necessità di esibire il permesso di soggiorno.

RESIDENZA VELOCE. Invariate le norme sulla “residenza veloce” pertanto l’ufficiale d’anagrafe procederà entro il termine di 2 gg a registrare una iscrizione o mutazione anagrafica, per poi avviare immediatamente il procedimento di controllo che dovrà concludersi entro il termine di 45 gg salvo proroghe.

ABROGAZIONE DEGLI SCHEDARI CARTACEI. Scompaiono gli schedari cartacei in quanto l’ANPR sarà solo informatica; nelle schede anagrafiche, sempre ripartite in individuali, famiglia e convivenza, compare il dato del domicilio digitale e quello attinente lo status di senza fissa dimora anche se queste informazioni non saranno certificabili ai privati al pari di professione e titolo di studio.

COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE: La trascrizione di un atto di stato civile o di provvedimento non diverrà più una condizione per registrare una informazione anagrafica in ANPR da parte dell’ufficiale d’anagrafe. Questi interverrà a seguito della presenza di un atto originale.

CERTIFICAZIONE NAZIONALE: il cittadino potrà recarsi in qualsiasi comune italiano subentrato e richiedere un certificato anagrafico di un cittadino, al di là del comune amministrativamente competente. Tutti i certificati (non solo residenza e stato di famiglia) saranno rilasciabili, previa identificazione e assolvimento delle norme sui diritti di segreteria e imposta di bollo. I certificati saranno prodotti secondo uno schema unico nazionale e recheranno un sigillo elettronico di sicurezza.

VISURA DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI: Il cittadino potrà inoltre richiedere una “visura” riportante i propri dati registrati in ANPR in modalità coerente a quanto sancito dal d.lgs. 196/2003.


www.servizidemografici.com