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Unioni civili: la scelta del cognome comune

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della scelta del cognome comune da parte delle coppie unite civilmente, come introdotto dalla legge 76/2016: in particolare, il dubbio riguardava la legittimità costituzionale di quelle disposizioni che, nella fase definitiva di applicazione,  disponevano l’annullamento, ad opera dell’ufficiale dello stato civile, della scelta del cognome effettuata dalle parti in occasione della costituzione dell’unione civile avvenuta nella fase provvisoria di applicazione della legge. E’ stata ritenuta legittima la disposizione che prevede che la scelta del cognome comune equivalga all’individuazione del cognome d’uso, che non modifica il cognome nella scheda anagrafica della persona, oltre a sottolineare il fatto che il periodo transitorio della legge non poteva aver consolidato un nuovo tratto identificativo del soggetto, aspetti che hanno escluso declaratorie di illegittimità costituzionale.

In attesa di approfondire le argomentazioni della Corte, per una migliore comprensione della problematica, suggeriamo l’articolo pubblicato sul n. 6/2018  della Rivista “I Servizi Demografici”, dal titolo “La correzione del cognome scelto al momento della costituzione dell’unione civile: una questione di legittimità costituzionale” a cura di Renzo Calvigioni il quale, ben prima della decisione della Corte Costituzionale, dopo avere richiamato la giurisprudenza di merito, sosteneva che non fossero sussistenti motivazioni e condizioni per una declaratoria di illegittimità costituzionale.

>> Comunicato stampa della Corte Costituizionale

>> “La correzione del cognome scelto al momento della costituzione dell’unione civile: una questione di legittimità costituzionale” a cura di Renzo Calvigioni

 

 

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