Anche per il cittadino straniero è prevista la possibilità di costituire unione civile in imminente pericolo di vita o fuori dalla casa comunale.
Si tratta di ipotesi che per il matrimonio sono disciplinate dal codice civile, mentre per le unioni civili derivano dalla stessa legge n. 76/2016 e dalle conseguenti disposizioni dei decreti delegati.
Il caso pratico
Costituzione di unione civile di cittadino straniero fuori dalla casa comunale
La prima ipotesi, di cui all’art. 70-novies del d.P.R. 396/2000, riguarda l’infermità o grave impedimento che non consenta a una o entrambe le parti (delle quali una o entrambe di cittadinanza straniera) di presentarsi presso l’ufficio di stato civile: siamo in presenza di una situazione nella quale, dopo che sia stata fatta regolare richiesta di costituzione dell’unione civile, se necessario utilizzando anche l’istituto della delega, al momento della costituzione emerga l’impossibilità di recarsi presso la sede comunale, per una infermità o per un diverso impedimento.
Elemento caratterizzante la fattispecie in esame è la certificazione dalla quale risulti l’infermità o i gravi motivi che impediscono che la costituzione avvenga nella casa comunale: potremmo essere in presenza di una persona intrasportabile per gravi problemi di salute o perché, ad esempio, detenuta in carcere. In ogni caso, tale certificazione dovrà essere preventivamente acquisita ed è in base ad essa che l’ufficiale di stato civile si recherà presso il luogo dove si trova la persona impossibilitata a muoversi e procederà alla costituzione dell’unione civile. Previa specifica istanza delle parti, opportunamente documentata circa l’impedimento, sarà l’ufficiale dello stato civile che uscirà dal proprio ufficio per recarsi nel luogo (che, ovviamente, dovrà trovarsi nell’ambito territoriale del comune, entro il quale sussiste la competenza dell’ufficiale dello stato civile) dove si trovano le parti, recando con sé gli atti del registro delle unioni civili, accompagnato dal segretario comunale, per procedere alla costituzione dell’unione civile, alla presenza di due testimoni.
Anche nei decreti legislativi viene confermato l’orientamento del Consiglio di Stato sulla previsione di due soli testimoni, ma ricompare la presenza del segretario comunale che non era previsto nel d.P.C.M. 144/2016: non si hanno indicazioni sul ruolo ed i compiti che tale figura sia chiamata a svolgere, anche se presumibilmente sottoscriverà l’atto di unione civile per ultimo, così come avviene nel matrimonio fuori dalla casa comunale.
Procedura consigliata in caso di unione civile di cittadino straniero fuori dalla casa comunale.
Si dovrà utilizzare la formula n. 121.1 di cui al d.m. 27 febbraio 2017 che ha integrato il d.m. 5 aprile 2002. Ovviamente, l’ufficiale di stato civile dovrà verificare che la richiesta di costituzione di unione civile, a suo tempo presentata, abbia avuto seguito e siano stati fatti gli accertamenti necessari per escludere la sussistenza di impedimenti. La costituzione dell’unione civile avverrà nella sede dove si trova la persona che non poteva recarsi presso la sede comunale, alla presenza di due testimoni, dell’ufficiale di stato civile e del segretario comunale che sottoscriverà l’atto per ultimo, seguendo quanto espressamente disposto dalla formula sopra indicata.
Il caso pratico
Costituzione di unione civile in imminente pericolo di vita, nella quale una delle parti è cittadino straniero
Nel caso di imminente pericolo di vita di una o di entrambe le parti, secondo la previsione dell’art. 70-octies del d.P.R. 396/2000, si prescinde dalla richiesta, dalla documentazione e dagli accertamenti: è sufficiente che le parti giurino che tra loro non esistono impedimenti. L’ufficiale dello stato civile dovrà indicare nell’atto le modalità con le quali sia stato accertato l’imminente pericolo di vita: non vi è dubbio che le parti dovranno presentare apposita certificazione medica e l’ufficiale di stato civile si attiverà solamente in presenza di tale indispensabile certificazione.
La procedura sarà la stessa prevista per la costituzione dell’unione fuori dalla casa comunale: l’ufficiale dello stato civile si recherà nella sede dove si trova la parte in imminente pericolo di vita ed effettuerà gli adempimenti di costituzione, alla presenza di due testimoni e del segretario comunale.
L’ufficiale di stato civile si recherà immediatamente presso il luogo di degenza della parte dove, in presenza di due testimoni e assistito dal segretario comunale, riceverà il giuramento delle parti relativo alla mancanza di impedimenti all’unione civile e, subito dopo, procederà alla costituzione; il segretario comunale sottoscriverà l’atto per ultimo.
L’ufficiale di stato civile non è tenuto a effettuare alcun accertamento sulle dichiarazioni delle parti: qualora dovesse comunque emergere che vi erano degli impedimenti non derogabili, dovrà informare il Procuratore della Repubblica per gli adempimenti di conseguenza. L’eccezionalità della situazione e la necessità di procedere alla costituzione dell’unione civile in tempi strettissimi rendono consigliabile – qualora vi sia il rischio di ritardi eccessivi nel tentativo di reperire il segretario comunale – di procedere comunque alla celebrazione pur in assenza di tale figura: l’unione civile sarà comunque valida e l’ufficiale di stato civile potrà eventualmente incorrere in una sanzione, ma avrà comunque rispettato il fine della particolare disposizione.
Procedura consigliata in caso di unione civile di cittadino straniero in imminente pericolo di vita.
Si dovrà utilizzare la formula n. 121.2 di cui al d.m. 27 febbraio 2017 che ha integrato il d.m. 5 aprile 2002. L’ufficiale di stato civile dovrà verificare che sia stata presentata la certificazione medica attestante l’imminente pericolo di vita, e dovrà ricevere il giuramento reso dalle parti che non esistono fra loro impedimenti per i quali non sia prevista la possibilità di ottenere il provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 70-quinquies, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. La costituzione dell’unione civile avverrà nella sede dove si trova la persona in imminente pericolo di vita alla presenza di due testimoni, dell’ufficiale di stato civile e del segretario comunale che sottoscriverà l’atto per ultimo, seguendo quanto espressamente disposto dalla formula sopra indicata.
Per approfondire
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