STATO CIVILE - Matrimonio celebrato all’estero

Validità per l’ordinamento italiano sotto il profilo della forma – condizioni – specificazione

Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 218 del 1995, il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (Cassazione sentenza n. 17620/2013).

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