PERSONALE - Commissione esaminatrice

Valutazione delle prove o dei titoli – Attribuzione di voto numerico – Legittimità – Necessità di ulteriori spiegazioni – Va esclusa

La giurisprudenza assolutamente prevalente ha chiarito che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame (in mancanza di una contraria disposizione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5639).

La giurisprudenza ha chiarito che se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica.

Un obbligo di motivazione integrativa si pone nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della Commissione da configurare un’eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6 luglio 2010, n. 4331).

In base ai principi di legalità, economicità e conservazione degli atti giuridici, ove in un procedimento concorsuale sia nominata una nuova Commissione esaminatrice, in assenza di illegittimità accertate in sede giurisdizionale o in via di autotutela amministrativa in relazione a pregressi fasi endoprocedimentali, la nuova Commissione deve procedere allo svolgimento delle sole fasi successive a quelle precedentemente espletate.

 

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