STATO CIVILE - Operato dell'ufficiale di stato civile

Sentenze controverse

Editoriale di Renzo Calvigioni tratto dalla Rivista “I servizi demografici” n. 4/2016

La Corte d’Appello di Napoli ha ordinato all’ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli la trascrizione di due sentenze del Tribunale civile di Lille, nelle quali si riconosce l’adozione reciproca delle loro figlie. Si tratta di due donne, una delle quali cittadina italiana, che si sono sposate in Francia nel 2013, dove sono entrambe madri delle loro due figlie. Solo varcati i confini dell’Italia, le due piccole venivano private delle tutele giuridiche di una delle loro madri, in quanto non essendo riconosciute come valide ed efficaci la sentenze straniere, erano considerate solamente figlie ognuna di una delle due donne. L’aspetto particolare della sentenza che merita grande attenzione e che alimenta una notevole preoccupazione, non è tanto il fatto che venga riconosciuta l’adozione reciproca pronunciata all’estero, quanto che venga disposta la condanna al pagamento delle spese legali, a carico del comune ed a favore delle ricorrenti, per una somma certamente non esigua, quantificata in €. 5.000,00. La battaglia legale delle due donne era iniziata da alcuni mesi, con la richiesta di riconoscimento delle sentenze di adozione incrociata delle loro figlie, ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della legge 218/1995, richiesta che era stata rigettata dal Comune (secondo il commento riportato sulla stampa, sembrerebbe che l’ufficio competente fosse in dubbio su come comportarsi e, soprattutto, fosse temuto l’annullamento ad opera del Prefetto, come avvenuto in occasione della trascrizione dei matrimoni omosessuali): le due interessate, si era rivolte alla Corte di Appello ai sensi dell’art. 67 della stessa legge 218/1995, che aveva riconosciuto l’efficacia delle sentenze emesse all’estero, condannando il Comune al pagamento delle spese legali come sopra indicato. Naturalmente, si tratta di un provvedimento che verrà approfondito in uno dei prossimi numeri di questa Rivista, ma colpisce negativamente proprio l’aspetto delle spese legali, tenendo presente la particolarità del caso che presenta oggettivamente fondati dubbi in merito al riconoscimento della sentenza, alla conformità della stessa ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Quasi negli stessi giorni, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso di due donne che si erano sposate in Portogallo ed avevano chiesto al giudice la trascrizione del loro matrimonio nei registri dello stato civile e, in sostanza, il riconoscimento del vincolo matrimoniale perfettamente valido ed efficace nello Stato di celebrazione: secondo il Tribunale, manca qualsiasi disposizione che preveda la trascrizione del matrimonio omosessuale ed il giudice non può colmare un vuoto normativo o sostituirsi al legislatore. In contrasto con il Tribunale di Grosseto che, solamente due anni fa, aveva ordinato la trascrizione all’ufficiale di stato civile, annullando il rifiuto di quest’ultimo su ricorso delle parti, sostenendo che non si trattava di ipotesi contraria all’ordine pubblico, ma anzi perfettamente valida ed in grado di produrre effetti anche secondo il nostro ordinamento.

Sappiamo bene che, nel frattempo, vi erano state le trascrizioni effettuate dai sindaci dei matrimoni omosessuali, annullate dai Prefetti con una procedura considerata illegittima da alcuni Tar e perfettamente corretta ed applicabile dal Consiglio di Stato (in proposito, si rinvia al commento sul n. 12/2015 di questa stessa Rivista): tuttavia, tutto questo genera dubbi ed incertezze e rende sempre più difficile il lavoro dell’ufficiale dello stato civile, costretto ad inseguire le mutevoli interpretazioni della giurisprudenza per dare applicazione a normative complesse e problematiche. Come non citare, in questo contesto, anche il Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso di un cittadino contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile, “inventa” la possibilità di nominare un procuratore per la procedura di divorzio di fronte all’ufficiale dello stato civile, quando la normativa, al contrario, dispone che le parti debbano presentarsi “personalmente”, senza possibilità di deroghe od eccezioni? Decisione fortemente criticata dalla dottrina (ad esempio, Tommaseo, su Famiglia e Diritto n. 4/2016) e commentata negativamente anche su questa Rivista nel numero scorso, ma che comunque alimenta incertezze anche su aspetti e procedure che sembravano chiaramente definite dalle disposizioni vigenti.

Gli orientamenti della giurisprudenza, spesso in contrasto tra loro o, a volte, particolarmente estensivi o restrittivi, mettono in grande apprensione l’ufficiale dello stato civile, chiamato a svolgere adempimenti che richiedono una grande professionalità, in applicazione di normative sulle quali sussistono indirizzi controversi della giurisprudenza e della dottrina. Non solo ma, in qualche caso, le decisioni dell’autorità giudiziaria sono arrivate a penalizzare l’operato dell’ufficiale di stato civile, in maniera ingiustificata ed infondata, creando ulteriori allarmi e preoccupazione. In tale situazione, purtroppo, non resta che opporre comunque la propria professionalità, approfondire adeguatamente tutti i provvedimenti che vengono adottati e, in particolare, non dimenticare di rinnovare, insieme all’associazione ad Anusca, anche la parte relativa alla copertura assicurativa ed assistenza legale. In una fase di grande confusione, in attesa di nuove normative che si preannunciano molto contrastate, occorre svolgere al meglio il proprio lavoro ma, nel contempo, cercare di cautelarsi per eventuali contenziosi che possano sorgere con i cittadini: in tal senso, Anusca è in grado di offrire tutta la formazione necessaria, il supporto alla soluzione di quesiti e casi pratici, ma anche la copertura che consenta di salvaguardarsi in caso di eventi negativi.

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