STATO CIVILE - IL CASO – Sentenza divorzio cittadini stranieri
In caso in cui l'atto di matrimonio non sia mai stato trascritto in Italia, quali sono tutti gli adempimenti da eseguire?È pervenuta all’ufficio scrivente copia della sentenza di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto in Albania da cittadini albanesi ora residenti in Italia.
I coniugi hanno richiesto, ai sensi della l. 215/1998 l’applicazione della legge albanese che consente il divorzio senza la preventiva fase della separazione.
Con la sentenza il giudice ha:
– “dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori DA e DE… con conseguente riattribuzione del cognome paterno alla signora DE…“;
– inviato “… copia autentica della sentenza all’Ufficiale dello stato civile del Comune di… per le annotazioni e le ulteriori incombenze…”.
Considerato che l’atto di matrimonio non è mai stato trascritto in Italia, si chiede:
– se vi siano ulteriori adempimenti oltre alla modifica anagrafica dello stato civile (da coniugato/a a libero/a di stato) della coppia;
– se per la riattribuzione del cognome paterno, la signora debba presentare documenti del Paese di origine (atto di nascita, di matrimonio, dichiarazione consolare…) o sia sufficiente l’indicazione del cognome inserita nella sentenza pervenuta senza verifiche o richieste ulteriori.
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