STATO CIVILE - IL CASO – Sentenza divorzio cittadini stranieri

In caso in cui l'atto di matrimonio non sia mai stato trascritto in Italia, quali sono tutti gli adempimenti da eseguire?

È pervenuta all’ufficio scrivente copia della sentenza di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto in Albania da cittadini albanesi ora residenti in Italia.
I coniugi hanno richiesto, ai sensi della l. 215/1998 l’applicazione della legge albanese che consente il divorzio senza la preventiva fase della separazione.
Con la sentenza il giudice ha:
– “dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori DA e DE… con conseguente riattribuzione del cognome paterno alla signora DE…“;
– inviato “… copia autentica della sentenza all’Ufficiale dello stato civile del Comune di… per le annotazioni e le ulteriori incombenze…”.
Considerato che l’atto di matrimonio non è mai stato trascritto in Italia, si chiede:
– se vi siano ulteriori adempimenti oltre alla modifica anagrafica dello stato civile (da coniugato/a a libero/a di stato) della coppia;
– se per la riattribuzione del cognome paterno, la signora debba presentare documenti del Paese di origine (atto di nascita, di matrimonio, dichiarazione consolare…) o sia sufficiente l’indicazione del cognome inserita nella sentenza pervenuta senza verifiche o richieste ulteriori.

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