Procedimenti amministrativi e termini per la loro conclusione
Procedimenti amministrativi e termini per la loro conclusioneL’obbligo di conclusione dei procedimenti amministrativi, ma, spesso più frequentemente, i termini per la loro conclusione costituisce un tema ricorrente, non tanto sull’obbligo o sul rispetto dei termini, quanto per il fatto che talora i termini stessi sono fissati in modo “astratto”, cioè senza proprio tenere conto dei tempi “realmente necessari” per questo.
L’art. 1 D.L. 9/2/2012, n. 5, convert. in L. 4/4/2012, n. 35, è, come noto, intervenuto ulteriormente su questi aspetti, modificando ancora una volta l’art. 2 L. 7/8/1990, n. 241 e prevedendo, tra l’altro che le sentenze che abbiano accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento, siano trasmesse alla Corte dei Conti ai fini dell’accertamento delle responsabilità dirigenziali, nonché che le singole P.A. individuino, tra i loro vertici, una figura che eserciti i c.d. poteri sostitutivi nel caso di inerzia dell’unità organizzativa competente del procedimento.
In particolare su questi 2 aspetti la Presidenza del C.d.M., Dipartim. F. P., ha emanato la circolare n. 4 del 10/5/2012 con cui ha (= avrebbe?) fornito chiarimenti specifici. Senza, alla fine, dire poi molto.
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