PERSONALE - Nuovo CCNL Funzioni Locali: decorrenza delle progressioni orizzontali
Il confronto tra la vecchia e la nuova disciplinaUno degli istituti maggiormente innovati dal CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 è quello delle progressioni orizzontali.
Il nuovo contratto interviene sia sulle condizioni soggettive che legittimano la partecipazione alla procedura, sia i criteri di valutazione, sia alcuni aspetti procedurali, come in particolare le decorrenze.
Rispetto a questo specifico tema della decorrenza del nuovo trattamento economico, è bene presentare nel seguente prospetto il confronto tra la vecchia e la nuova disciplina:
Art. 16, c. 7, CCNL 21.5.2018 | Art. 14, c. 3, CCNL 16.11.2022 |
L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie | La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b). |
Si nota la principale differenza. Col precedente CCNL 21 maggio 2018 agli Enti era data la possibilità di stabilire la decorrenza dell’incremento economico.
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Il nuovo CCNL Funzioni locali
Il 16 novembre 2022 l’Aran e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali.
Molte e rilevanti le novità di cui l’opera presenta il puntuale commento.
Tra queste, in particolare: la revisione del sistema di classificazione del personale; la rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza; l’introduzione di un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali, prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico; l’introduzione di una soluzione classificatoria per il personale della sezione educativa e scolastica e di ulteriori specifiche per la sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità; l’istituzione di una nuova sezione per le professioni ordinistiche; la revisione del sistema delle relazioni sindacali nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi; la modifica di alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti; l’introduzione di una disciplina più equa per quanto concerne il giorno festivo infrasettimanale per il personale turnista.
Infine, si commenta la nuova disciplina del lavoro a distanza, nelle due tipologie di lavoro agile – previsto dalla legge 81/2017 – e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.
A cura di:
Pasquale Monea
Segretario Città metropolitana di Firenze.
Giampiero Pizziconi
Magistrato della Corte dei Conti.
Coordinamento editoriale:
Massimo Cristallo
Funzionario, responsabile di posizione organizzativa.
Contributi di:
Oriana Avallone, Enrica Cataldo, Massimo Cristallo, Giuseppe Fiorillo, Vincenzo Giannotti, Clemente Lombardi, Silvana Mele, Pasquale Monea, Marco Mordenti, Vincenzo Palomba, Giampiero Pizziconi, Matteo Pressi, Paola Sabella, Amedeo Scarsella
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