A.N.P.R.: dal 16 ottobre …. Comunque, no cost. Il MIN emana una circolare esplicativa

A.N.P.R.: dal 16 ottobre …. Comunque, no cost. Il MIN emana una circolare esplicativa

Il 16/10/2013 è la data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23/8/2013, n. 109, cioè il Regolamento di attuazione (anzi, di 1^ attuazione) delle disposizioni che hanno introdotto l’A.N.P.R. .
Vi è (come, del resto, preannunciato) una sorta di unificazione tra INA ed AIRE, con contestuale rinvio per quanto riguarda il subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali (e per le misure di sicurezza e specifiche tecniche). L’ANPR renderà disponibile (previa convenzione) alle P.A. l’indirizzo di PEC dei cittadini (domicilio digitale), entro il 31/12/2014. Ovviamente, tutto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Qualche elemento in più viene fornito dal documento “Allegato”, dove, tra l’altro, si considerano le diverse fasi, prevedendo di giungere “a regime” al 1/1/2015, dove – forse – quella maggiormente critica potrebbe essere la Fase 2, dal momento che le “migrazioni” tra banche dati spesso determinano problemi specifici.
Alcune indicazioni dell’Allegato richiamano alla memoria procedure e approcci del 2005, quando sono state dettate le regole tecniche per la CIE, che al momento sono attuate da un numero di comuni non certo prossimo alla generalità. Sempre nell’Allegato è previsto che i comuni continuino ad inviare le informazioni anagrafiche attraverso file corrispondenti agli attuali formati (cosa che porterebbe a ricordare lo stato attuale di funzionalità del sistema INA-SAIA ….), nonché la gestione “in parallelo”, nel senso che le informazioni anagrafiche sono registrate su entrambi i sistemi, quello comunale e quello centrale dell’ANPR (per cui, forse, il subentro della seconda alle prime non sarà proprio immediato).
Di seguito, il MIN ha emanato la circolare, esplicativa, n. 19/13 del 3/10/2013, osservandosi (sia permesso) che il rinvio di cui all’rt. 1, 2 d.P,C.M. 23/8/2013, n. 109 (riguardante modalità, misure di sicurezza e specifiche tecniche) non sembrerebbe tale da portare a concludere che norme (per quanto di rango secondario, quali quelle deI d.P.R. 30/5/1989, n. 223 e d.P.R. 69/1989, n. 323, possa aversi con lo strumento del d.P.C.M.

ALLEGATO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, n. 109
“Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).”
(GU Serie Generale n. 230 del 1-10-2013; in vigore dal: 16/10/2013)

Circolare Ministero dell’interno – Dip. affari interni e territoriali 3/10/2013 n. 19/13
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 in data 23 agosto 2013, recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *