CITTADINI STRANIERI - Accesso degli stranieri al pubblico impiego – Va esteso ad ulteriori categorie oltre a quelle previste dalla normativa di settore
Ordinanza del Tribunale di Firenze, sez. lavoro, del 23/1/2014Con ordinanza del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, ha accolto il ricorso proposto da ASGI contro l’Università degli Studi di Firenze per aver indetto un avviso di selezione per un posto di tecnico di laboratorio prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea.
Nel corso del procedimento, l’Università di Firenze ha applicato la normativa nel frattempo entrata in vigore, ovvero la legge n. 97/2013, estendendo l’accesso ai rapporti di pubblico impiego anche a familiari di cittadini UE, lungosoggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria. Secondo il giudice del lavoro di Firenze, tuttavia, la legge n. 97/2013 non ha esaurito le categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi aventi diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’attività lavorativa in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani, con l’eccezione di quelle attività che implichino l’esercizio di pubblici poteri. La legge n. 97/2013 ha omesso, infatti, secondo il giudice di Firenze, di prevedere tale diritto anche a favore dei familiari del rifugiato e ai titolari di carta blu UE. Pur facendo espressamente riferimento solo queste due categorie circoscritte, tutelate da fonti del diritto UE, nelle motivazioni il giudice del lavoro cita pure l’art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che farebbe propendere per la tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l’Italia consentirebbero l’accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno valido per l’esercizio di attività lavorativa, anche se non lungo soggiornanti.
Fonte: ASGI
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