ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Accesso non differibile per motivi organizzativi

Non è differibile l’esercizio del diritto di accesso agli atti qualora ciò avvenga per mere ragioni organizzative dell’amministrazione interpellata

Non è differibile l’esercizio del diritto di accesso agli atti qualora ciò avvenga per mere ragioni organizzative dell’amministrazione interpellata quale, ad esempio, la non agibilità dell’edificio ove la documentazione richiesta sia custodita. A ricordarcelo è il TAR Sicilia, Palermo, mediante sentenza del 20 luglio 2022, n. 2334.

Gli aspetti giuridici

L’istituto del differimento dell’accesso agli atti è istituto giuridico utilizzato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi specificati dall’art. 24 della legge 241/90 (sicurezza, difesa nazionale, politica monetaria e valutaria, ordine pubblico e così via) oppure agli interessi desumibili dalle categorie di documenti determinati con le norme del regolamento dell’ente, adottate in conformità a quanto dispone l’articolo di legge in commento, ovvero, ancora, per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa (si pensi ai concorsi pubblici). L’art. 25, co. 3 della legge 241/90 dispone che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

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