CITTADINI STRANIERI - Acquisto cittadinanza di minore ex art. 14 legge 91/1992: condizioni

Risposta quesito

Quesito

Un cittadino indiano ha prestato giuramento di acquisto cittadinanza italiana presso il mio Comune il 30/10/2013. Nel suo stato di famiglia anagrafico era presente la figlia minore di anni 10. Da accertamenti effettuati tramite la polizia municipale e la scuola elementare non risultava essere presente sul territorio comunale e quindi il Sindaco non poteva attestare l”acquisto della cittadinanza italiana alla minore ai sensi dell”art.14 L. 91/92. Successivamente, il padre si e” presentato in Ufficio con la minore comunicando che la medesima si spostava dall”Italia per l”estero per motivi di studio ma che poi puntualmente ritornava nei periodi estivi (mostrandomi il suo passaporto con i timbri di entrata e uscita dall”Italia). Attualmente, e” presente stabilmente sul territorio e frequenta costantemente la scuola dell”obbligo. Ora, rivendica il diritto di acquisto della cittadinanza italiana ora per allora. Come ci si deve comportare ? E” possibile rilasciare un attestazione di acquisto cittadinanza italiana a distanza di tempo?

 

Risposta

Al momento dell”acquisto della cittadinanza italiana da parte del padre, si sarebbe dovuto avviare un procedimento tendente a verificare la sussistenza, in capo ai figli dell”interessato, delle condizioni previste dall”art. 14 della legge 91/1992 ai fini dell”acquisto della cittadinanza dei medesimi: in particolare, la convivenza con il genitore che acquistava la cittadinanza italiana dei figli minori, convivenza che doveva essere stabile e duratura. Tale procedimento, il cui avvio doveva essere comunicato all”interessato, si sarebbe concluso, dopo gli accertamenti tramite la polizia municipale e la scuola locale, notificando l”esito negativo e, di conseguenza, la mancanza delle condizioni che avrebbero prodotto l”acquisto della cittadinanza in capo ai figli minori. Se tale procedura fosse stata regolarmente seguita a suo tempo, la conclusione negativa della stessa, non potrebbe essere messa in discussione, dopo più di un anno di tempo, invocando il fatto che ora frequenta regolarmente la scuola dell”obbligo, anche perchè tale requisito doveva sussistere al momento dell”acquisto della cittadinanza italiana del padre, non dopo un anno da tale evento. Il fatto che la minore rientrava in Italia solamente per il periodo estivo, dimostra ancora di più che la medesima era all”estero per la maggior parte dell”anno e che il requisito della convivenza con il genitore non era certamente stabile e duraturo. Al contrario, se la procedura di accertamento e comunicazione all”interessato non fosse stata seguita correttamente o sussistono comunque elementi che fanno ritenere il verificarsi della situazione richiesta dall”art. 14 della legge 91/1992, nulla vieta che possa essere rivista la decisione negativa a suo tempo adottata e, in presenza di adeguata documentazione, emettere attestazione di acquisto della cittadinanza italiana, facendo riferimento alle vicende e con la decorrenza di allora. In ogni caso, sia la soluzione negativa che quella positiva, dovrebbero essere adeguatamente argomentate e motivate.

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