CITTADINANZA - Acquisto della cittadinanza italiana

Requisito della ininterrotta permanenza nel territorio dello Stato

Ai fini dell’acquisto della cittadinanza da parte dei minori, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, il requisito della ininterrotta permanenza nel territorio dello Stato deve essere valutato, come prescrive la circolare ministeriale n. 22 del 2007, con maggiore elasticità, al fine di evitare che eventuali omissioni o ritardi nell’iscrizione anagrafica da parte dei soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore possano recargli danno. Posizione assunta dal Ministero, anche alla luce dell’orientamento in ambito internazionale volto alla tutela in via primaria degli interessi del minore e ritenente che l’iscrizione tardiva di un minore presso un comune italiano può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ove vi sia una documentazione atta a dimostrare la presenza del minore nel nostro Pese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica.

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