Altre 2 P.l.i.p., una delle quali relativa alla legge sulla cittadinanza

Altre 2 P.l.i.p., una delle quali relativa alla legge sulla cittadinanza

La cancelleria della Corte di Cassazione ha ricevuto il 2/9/2011 le dichiarazioni relative alla volontà di avviare il procedimento per la raccolta di firme per 2 P.l.i.p., l’una avente per titolo: “Norme per la partecipazione politica e amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità“, l’altra il titolo: “ «Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla Cittadinanza”» “.
Quest’ultima, ha un po’ incuriosito, anche considerando il soggetto promotore, poiché appariva quanto meno inconsueto che una Confederazione sindacale si muovesse sui sentieri di una modifica della legge sulla cittadinanza, suggerendo di ricercare quale informazione maggiore, tanto più che se una di esse interviene direttamente sulla L. 5/2/1992, n. 91, anche l’altra non ne sembra lontana, ma “intrecciatavi”. Accedendo al sito web del soggetto promotore (CGIL) è stata reperita un’indicazione, per altro “mediatica” ( http://www.cgil.it/ufficiostampa/comunicato.aspx?ID=3587 ) che fa riferimento ai “promotori”, costituiti da 19 organizzazioni della società civile (Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria,
Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 – Seconde Generazioni, Sei Ugl, Tavola della Pace, Terra del Fuoco) e dall’editore Carlo Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio. Per altro, per chi cerchi di valutare le proposte “tecnicamente”, queste indicazioni appaiono “povere”, giungendo ( http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=16729 ) a cogliere come, sul tema della cittadinanza le proposte mirano (secondo i promotori) ad un vero rovesciamento della prospettiva, secondo la quale non deve più essere considerata un privilegio, bensì un “diritto soggettivo”. Per questo, i promotori tendono a ridurre al minimo la discrezionalità e ad affidare ai sindaci la competenza per l’attribuzione della cittadinanza. Oggi, secondo il principio dello ius sanguinis, un ragazzo nato da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo entro un anno dal compimento del 18° anno di età. La proposta avanzata con la campagna “L’Italia sono anch’io” prevede, invece, l’adozione del principio dello ius soli, che garantisce la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia e ha un genitore legalmente presente nel Paese da almeno un anno, la assicura ai minori che hanno frequentato e concluso un ciclo d’istruzione e che per questo si possono considerare integrati nel territorio.
Per gli adulti, gli anni di soggiorno richiesti per la naturalizzazione, sarebbero 5 e non più 10. Per quanto riguarda il diritto di voto viene presa in considerazione la proposta dell’ANCI del 2005 che di fatto mette in atto un principio contenuto nel capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 5/2/1992 (incidentalmente, nella medesima data della promulgazione della Legge sulla cittadinanza) e non ratificato dall’Italia.
Dunque la richiesta è quella di consentire il diritto di voto amministrativo ai maggiorenni regolarmente in Italia da almeno 5 anni. Anche queste indicazioni, non consentono, più di tanto, una qualche valutazione “tecnica”, per la quale occorre, sempre, andare ad assumere a riferimento il testo della P.d.L., che è scaricabile dal sito web: http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=522 . Termini temporali a parte, rispetto ai quali il proposto elevamento da 1 a 2 anni delle diverse possibilità di scelte od opzioni appare maggiormente congruo, se si consideri come, al raggiungimento della maggiore età, non sempre possa aversi un “orizzonte” di quella che possa essere la vita futura, alcune delle modifiche proposte richiamano alla memoria l’impianto a suo tempo presente nell’art. 3 L. 13/6/1912, n. 555. La P.d.L. ri-modifica le condizioni per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero di cittadino, ri-proproponendo le condizioni dello originario art. 5 L. 5/2/1992, n. 91 (corrispondenti a quelle introdotte a partire dalla L. 21/4/1983, n. 123), e prevede l’abrogazione del “contributo”; vi è poi che un’agevolazione (attraverso una riduzione dei termini) per gli adottati stranieri maggiorenni, così come si riducono altre termini (residenza legale, sia per i cittadini di Stati terzi, che per cittadini di Stati membri dell’Unione europea). Interessante come, in alcune fattispecie, sia attribuita al sindaco, su istanza della parte (da cui non potrebbe prescindersi) , la formulazione di una “proposta” per l’attribuzione della cittadinanza.

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