ELETTORALE - Amministrative 2021: Istruzioni per le operazioni dell’Ufficio centrale e per le operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni

Pubblicazione n. 3 e n. 4

In relazione all’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, ha elaborato la Pubblicazione n. 3, recante istruzioni per le operazioni dell’Ufficio centrale, e la Pubblicazione n. 4, recante istruzioni per le operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Pubblicazione n. 3 – Elezioni amministrative – Ed. 2021
Amministrative 2021. Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Istruzioni per le operazioni dell’Ufficio centrale.

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede la costituzione di un apposito organo collegiale denominato Ufficio centrale ai fini del compimento delle operazioni di riepilogo dei risultati di tutte le sezioni del Comune nonché di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi di consigliere tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri comunali.
L’Ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del Comune idonei all’ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell’apposito albo, nominati dal presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Pubblicazione n. 4 – Elezioni amministrative – Ed. 2021
Amministrative 2021. Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Istruzioni per le operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario.
→ Articolo 71, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Nei comuni compresi nella predetta fascia demografica, che abbiano più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti vengono effettuate dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni.
→ Articolo 67, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Tale organo è composto da tutti i presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune con popolazione sino a 15.000 abitanti o da coloro che ne fanno le veci.
L’Adunanza è presieduta dal presidente dell’ufficio elettorale della prima sezione del Comune.
→ Articolo 67, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960
Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell’ufficio elettorale della prima sezione.
→ Articolo 67, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960

SPECIALE AMMINISTRATIVE 2021

 

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