Anagrafe - Iscrizione cittadino comunitario con provenienza da altro comune italiano

Anagrafe – Iscrizione cittadino comunitario con provenienza da altro comune italiano

Quesito: Una cittadina rumena ha chiesto la residenza con provenienza da un altro comune italiano. Non ha l’attestato di soggiorno e, sentito il comune di precedente iscrizione mi è stato detto che non è mai stato rilasciato. La cittadina rumena ha presentato comunque il contratto di lavoro, ma non vuole richiedere l’attestato di soggiorno, visto che ci sono le 2 marche da bollo da 16,00 euro da pagare. È corretto iscriverla anche se non vuole l’attestato, con provenienza da altro comune e tenere la copia del contratto di lavoro? È giusto iscriverla anche nel caso non abbia i requisiti, visto che proviene da un altro comune?
Ha chiesto anche se è necessario il cambio della carta d’identità ma le ho detto che con il cambio di residenza non c’è l’obbligo di cambiare la carta d’identità. In ogni caso se la volesse gliela posso rilasciare visto che comunque ha presentato il contratto di lavoro.

Risposta: Per inquadrare correttamente le modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari provenienti da altro comune, è necessario analizzare i principi fondamentali sui quali si basa l’intero sistema anagrafico. Come è noto l’anagrafe è formata da un’unica banca dati, nazionale, comprensiva di tutte le persone iscritte per residenza o dimora (senza fissa dimora) nel territorio dello Stato. Il fatto che la sua tenuta sia disciplinata su base territoriale comunale, non cambia il carattere unitario e nazionale dell’iscrizione anagrafica. In realtà, malgrado il d.P.R. n. 223/1989 consideri “mutazioni” anagrafiche solo i cambi di abitazione all’interno di un comune, si potrebbe affermare, in un’ottica anagrafica più ampia, che anche il “cambio” di abita-zione da un comune all’altro sia da considerarsi, almeno in relazione ai suoi effetti principali, equiparabile ad una “variazione” anagrafica” piuttosto che ad una “iscrizione”. Basti pensare al fatto che molti diritti personali si acquisiscono proprio con l’iscrizione anagrafica in un qualsiasi comune italiano; ma basterebbe pensare alle conseguenze statistiche sul numero della popolazione, determinato dalle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche su base nazionale e non dal-le variazioni “interne” al territorio italiano (questo concetto sarà molto più chiaro quando diventerà operativo l’A.N.P.R.; la nuova normativa di attuazione tratterà i trasferimenti da un comune ad un altro esattamente come una “mutazione/variazione” anagrafica).
Ciò che tuttavia rileva in materia di iscrizione dei cittadini comunitari che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’altro, è il fatto che i requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 per la regolarità del soggiorno fanno riferimento unicamente alla residenza in Italia, all’attività lavorativa in Italia, allo studio o alla formazione sempre in Italia, senza mai prevedere alcun tipo di obbligo legato al singolo comune di residenza. Altrettanto dicasi per i requisiti previsti per il mantenimento della regolarità del soggiorno: sono tutti verificabili su base nazionale. Tale assunto è comprovato in maniera in-confutabile dal fatto che tutta la normativa comunitaria e nazionale vigente in merito al diritto di ingresso, soggiorno e stabili-mento dei cittadini dell’Unione europea fa riferimento al trasferimento da uno Stato ad un altro! Il che vuol dire che il cittadino comunitario che intende stabilirsi in Italia è soggetto a limitazioni (lavoro o risorse e assicurazione sanitaria) solo al momento in cui stabilisce la sua residenza in Italia e chiede di essere iscritto in anagrafe per provenienza dall’estero.
Dopo, quando chiede di spostarsi da un comune italiano all’altro, essendo già residente in Italia, non deve dimostrare proprio nulla e non ha limitazioni al suo diritto di residenza diverse dal cittadino comunitario che resta residente nel primo comune in cui è stato iscritto per provenienza dall’estero. Queste brevi considerazioni portano a concludere che il cittadino comunitario che trasferisce la propria residenza da un comune all’altro, non deve dimostrare altro che il possesso dei requisiti anagrafici, e cioè la sua dimora abituale nel comune. In conclusione, il cittadino comunitario già iscritto in anagrafe, che fa do-manda di trasferimento della residenza in altro comune, ai fini dell’iscrizione anagrafica, non avrà l’obbligo di esibire un attestato comunale di regolarità del soggiorno o di soggiorno permanente, nè di dimostrare di avere il lavoro o i requisiti relativi alle risorse più assicurazione sanitaria, (come, al contrario, avviene in caso di trasferimento dall’estero o a seguito di ricomparsa dopo la cancellazione per irreperibilità).
Diverso è il caso in cui il cittadino comunitario, già iscritto in anagrafe, faccia domanda per ottenere il rilascio dell’attestato di soggiorno o di soggiorno permanente; in questo caso, per ottenerlo dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti, fermo restando il suo diritto di mantenere l’iscrizione anagrafica. Per quanto riguarda la carta di identità, la sua risposta è correttissima.

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