CITTADINI STRANIERI - Atleti extracomunitari

Adottato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, - con cui viene fissato il  numero massimo di atleti extracomunitari che possono fare ingresso in Itala per la stagione 2013/2014

Il decreto, su proposta del CONI, e con il parere favorevole del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fissa in 1.315 unità il limite massimo di sportivi extracomunitari che possono essere tesserati da società sportive italiane  Tale quota verrà ripartita dal CONI tra le varie Federazioni Sportive Nazionali.
Nell’ambito di tale quota sono possibili sia gli ingressi di sportivi per lavoro subordinato o autonomo , sia i tesseramenti di stranieri già in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari. Tale tetto numerico non si applica invece agli allenatori ed ai preparatori atletici
 
La procedura
 
La procedura per l’ingresso di sportivi stranieri (art. 27 lett. P. del D.lgs. n. 286/98), prevede che le società sportive che vogliono far entrare in Italia e assumere atleti extracomunitari devono inviare una proposta di contratto di soggiorno (modello SP) e una specifica richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione sportiva Nazionale di riferimento, secondo la procedura descritta nelle circolari del CONI del 19 giugno 2006 e del 28 luglio 2011.
 
La federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della società, trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica. Il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa d’assenso e la inoltra esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti.
 
Lo sportivo professionista, una volta entrato in Italia, dovrà sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente e richiedere il permesso di soggiorno.
Se l’ingresso riguarda un minore, alla richiesta di dichiarazione di assenso deve essere allegata l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione territoriale del lavoro competente, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente. La circolare del CONI del 28 luglio 2011 ha chiarito che l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d’istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni.
 
Anche per gli sportivi stranieri che  sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, è richiesta l’esibizione della dichiarazione nominativa d’assenso rilasciata dal CONI che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovrà indicare le generalità dell’atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della società di destinazione.
Per gli sportivi extracomunitari dilettanti le modalità di ingresso in Italia sono chiarite nella circolare del Ministero dell’Interno del 2 marzo 2007.
 
Anche in tal caso la società sportiva deve formulare una richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui è affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l’eventuale nulla-osta al CONI. Lo sportivo dilettante non dovrà sottoscrivere il contratto di soggiorno ma  la società sportiva si deve in ogni caso impegnare a fornirgli alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio .
Per il resto si applica la stessa procedura prevista per l’ingresso di stranieri destinati a svolgere attività sportiva presso società professionistiche. In tal caso lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenterà allo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscriverà il contratto di soggiorno.

fonte: www.integrazionemigranti.gov.it

ALLEGATO:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/9/2013

 

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