Atti e provvedimenti amministrativi: la mancanza della segnatura di protocollo non è motivo di nullità o causa di annullamento

Atti e provvedimenti amministrativi: la mancanza della segnatura di protocollo non è motivo di nullità o causa di annullamento

Di regola, gli atti amministrativi si perfezionano e producono effetti fin dalla loro emanazione, salvo che non sia altrimenti disposto da una norma, che richieda un controllo preventivo di legittimità o che preveda la comunicazione dell’atto al suo destinatario (cfr. Cons. Stato, sez VI, 18.6.2002, n. 3319). In via generale sono considerati come recettizi, ai sensi dell’art. 21-bis L. 7/8/1990, n. 241, i soli provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, fatta salva l’immediata efficacia di quelli aventi carattere cautelare ed urgente. In ogni caso, anche per gli atti recettizi, la comunicazione incide unicamente sull’efficacia del provvedimento, nonché ovviamente sul decorso dei termini per l’impugnativa giurisdizionale, ma comunque non influisce sull’esistenza e sulla validità dell’atto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21.8.2006, n. 4860).
Nella specie va tuttavia rilevato che non è mancata la comunicazione dell’atto all’interessato, il quale ha prodotto, in originale, il documento in questione ed il plico raccomandato, apparentemente proveniente dal comune di cui reca i timbri, a nulla rilevando, di fronte a tale evidenza documentale, le asserzioni del difensore in ordine allo “stupore” manifestato al riguardo dal funzionario comunale.
Quanto al “protocollo interno”, esso dimostra appunto la formalizzazione dell’atto, laddove la mancanza di un protocollo generale o di uscita costituisce semmai una omissione o dimenticanza inidonea a travolgere, eliminare o escludere la esistenza dell’atto stesso. Infatti, è stato chiarito che l’omessa registrazione di protocollo del provvedimento, prevista dall’art. 53 d.P.R. 28/12/2000, n. 445 per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni, non può ritenersi causa di nullità o annullabilità dell’atto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6.8.2013, n. 4113)-
In tal senso si è pronunciato il T.A.R. per la regione Campania, sede di Napoli, Sez. 1^, sent. n. 5088 del 13/11/2013, il che non comporta, ovviamente, che non persista la necessità delle registrazioni di protocollo.

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