DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Autenticazione di copia in 5 passaggi

La procedura di autenticazione di copia presuppone necessariamente l’esibizione al soggetto autenticatore dell’atto o del documento originale

Approfondimento di W. Damiani

Esibizione del documento originale

La procedura di autenticazione di copia presuppone necessariamente l’esibizione al soggetto autenticatore dell’atto o del documento originale da parte del cittadino che ne è possessore.
E’ fondamentale la visione dell’originale da parte del pubblico ufficiale. Non può essere eseguita l’autenticazione quando venga invece esibita la copia, anche se autenticata, dell’originale medesimo.
Per documento si intende una rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti, incorporata in un supporto fisico, predisposto da un soggetto pubblico o da un soggetto privato. Il Ministero dell’interno con la circolare del 26 febbraio 2004 n. 9 ha affermato che l’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contempla qualsiasi atto e documento, quindi anche di scritture private, di atti di natura negoziale, di promesse unilaterali, di statuti e atti costitutivi di associazioni e circoli privati, da esibire anche per esclusive finalità di tipo privato. Il documento è originale quando presenta caratteristiche di unicità e di autenticità tali da escludere che il medesimo possa essere la riproduzione totale o parziale di altro atto.

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