Auto venduta: chi paga il bollo? Il ruolo del concessionario d'auto

Auto venduta: chi paga il bollo? Il ruolo del concessionario d’auto

L’onere del pagamento del c.d. “bollo auto” grava sul chi risulti essere proprietario al PRA, per cui quando vi sia stata vendita dei veicolo che non è stata seguita dalla (tempestiva) comunicazione al PRA, l’acquirente deve “somministrare” all’ex proprietario i mezzi necessari per il pagamento, oppure se il venditore provveda al pagamento con mezzi propri, ha diritto di ottenere dall’acquirente la restituzione di quanto pagato, senza che assuma rilievo l’eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, verso cui il primo compratore può agire in rivalsa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. 5^ civ,, sent. n. 13952 del 24/6/2011, che, sempre in relazione alla alla tassa del possesso degli autoveicoli, ha considerato come, qualora il veicolo venga consegnato per la rivendita ad un’impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione al PRA, da parte di quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per cui è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di fruire dell’esenzione temporanea del tributo in parola, per cui, se da un lato è il proprietario a dover pagare il tributo, dall’altro lato, l’omissione di cui sopra può rappresentare per l’impresa consegnataria del veicolo fonte di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a seconda dei casi, verso il proprietario.

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