Brasile e divorzio "breve": secondo il MIN non sarebbe "irriconoscibile". Chiarimenti: non occorre prova del deposito in uffici giudiziari.

Brasile e divorzio “breve”: secondo il MIN non sarebbe “irriconoscibile”. Chiarimenti: non occorre prova del deposito in uffici giudiziari.

Con la circoalre n. 18 del 12/7/2011  il MIN aveva rappresentato la situazione determinatasi per la modifica brasiliana in materia di procedeure e modalità di scoglimento del matrimonio. Su tale problematica, lo stesso MIN intervenie, ora, con la circolare n. 32 del 21/12/2011, per fornire chiarimenti riguardanti, nella sostanza, la non necessità di richiedere, ai fini del “riconoscimento” (a cui un’eventuale trascrizione consegue, non che lo costituisce, documentazione che provi che l’atto amministrativo (notarile) sia stato depositato presso uffici giudiziari colà competenti.
Tuttavia, la questione non appare tanto essere questa, ma la stessa in origine elusa o affrontata con un certo approccio: quella se un atto pubblico,
sostanzialmente atto di autonomia priovata dei coniugi, possa essere oggetto di riconoscimento della sua efficacia, in Italia (fermo  restando il fatto
che ogni Stato può regolare istituti di tale natura, relativamente a propri cittadini, come ritenga).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *