C.A.D. e nuove "regole tecniche" per le firme elettroniche a) avanzate, b) qualificate, c) digitali.

C.A.D. e nuove “regole tecniche” per le firme elettroniche a) avanzate, b) qualificate, c) digitali.

Si ricorda il d.P.C.M. 30/3/2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici” con cui erano state fissate le “regola tecniche” per le firme (digitali) ed altro, le quali, a seguito delle disposizioni del D. Lgs. 30/12/2010, n. 235, si è ritenuto opportuno modificare, provvedendovi con il d.P.C.M. 22/2/2013, in cui, per altro, si conserva la tripartizione delle firme elettronica (avanzate, qualificate, digitali), presente fin dall’art. 1 (Definizioni) del C.A.D., quando, in alcuni casi, è espressamente prevista la firma digitale o, in altri, anche questo … o altro tipo di firma elettronica qualificata. Per inciso, rimane la previsione per cui, per il rilascio di certificati qualificati, sia richiesta, tra l’altro, anche copia di una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi.
Un apposito Titolo è dedicato alla firma elettronica avanzata, con la precisazione come essa, oltretutto presentando limiti di utilizzazione, sia … sostituita, in certi casi, tra cui la C.I.E., la C.N.S. ed altri (art. 61), dall’invio a mezzo di P.E.C. Decisamente tautologico l’art. 4, 1 d.P.C.M. 22/2/2013.

ALLEGATO:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/2/2013
(G.U. 21/5/2013 n. 117)
Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71

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