C.d. cambio di residenza in tempo reale: modifiche al Regolamento anagrafico. (2) In vigore dal 25/9/2012

C.d. cambio di residenza in tempo reale: modifiche al Regolamento anagrafico. (2) In vigore dal 25/9/2012

Dopo i diversi “passaggi” e qualche, neppure tempestiva, “anticipazione” il Regolamento previsto dalle disposizioni sul c.d. “cambio di residenza in tempo reale”, è stato emanato e pubblicato, entrando il vigore il 25/9/2012.
Si tratta del d.P.R. 30/7/2012, n. 154, composto, come anticipato, da un unico articolo. Non ci si attendeva che esso venisse emanato nei termini previsti, per altro (come spesso accade) ordinatori, anche se questo ritardo è stato affrontato, in via amministrativa, con circolari successive, tanto che queste ultime sono state “percepite” come in qualche modo “normative”, circolari corredate da modelli (poi modificati) e da altra strumentazione (come nel caso degli “elenchi” dei documenti …), determinandosi comportamenti, anche di fatto, di vario ordine.
Sulle disposizioni dell’art. 5 D.-L. 9/2/2012, n. 5, convert. in L. 4/4/2012, n. 35, è abbastanza presente la sensazione che la paternità sia ben poco imputabile al MIN, quanto al Min. P.A. e Semplif., residuando il primo solo come un “padre putativo”, che abbia subito un’attribuzione di paternità non voluta, né cercata.
Tra i comportamenti, operativi, che si sono registrati, se ne segnala uno, abbastanza esemplificativo. Una famiglia “trasloca” in altro comune dopo il 9/5/2012 e vengono rese le prescritte dichiarazioni con le attuali modalità. Avvenuta l’iscrizione APR nei 2 giorni, l’Ud.A. (responsabile del procedimento) convoca il dichiarante “per chiarimenti”, segnalando come fosse emerso che la dichiarazione di trasferimento della residenza non comprendeva una figlia (16enne), in quanto iscritta in un comune terzo, essendo questa dimorante in un collegio, per motivi di studio.
In conseguenza di ciò, il comune di nuova iscrizione APR dispone il “ripristino” , considerando gli esiti degli accertamenti negativi (limitatamente a questa figlio, minore, ospite in un collegio), senza adottare alcun pre-avviso di rigetto (art. 10-bis L. 7/8/1990, n. 241), dandone comunicazione al comune di precedente iscrizione APR, il quale vi provvede, dando comunicazione al dichiarante, nelle modalità dell’art. 140 CPC, dato che non è stato reperito nel comune (non reperimento dovuto all’avvenuto, effettivo, trasloco nel comune di nuova iscrizione APR), “ripristino” di cui le persone interessate sono venute a conoscenza in modo del tutto fortuito ed accidentale. Comprensibilmente, gli interessati affermano che, se fosse stato loro richiedo di documentare la posizione della figlia, iscritta in comune terzo, in sede di “chiarimenti”, oppure, in sede di pre-avviso di rigetto, ben potrebbero averlo fatto.
Oltretutto, in una situazione di questo tipo (trascurando, per un momento, i pur importanti aspetti procedimentali), sembrerebbe che alla base del tutto vi sia una erroneo concezione per cui un minore non possa avere una posizione APR distinta rispetto a quella dei genitori esercenti la potestà genitoriale, il ché proprio non è.
Ovviamente, gli interessati si rivolgeranno al T.A.R. eccependo i vizi che un tale comportamento evidenzia (con gli oneri che ciò comporta), ma quello che merita di essere evidenziato è la questione di come possano aversi comportamenti consimili.

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