Casellario giudiziale: nati all’estero … qualche modifichina sulla competenza del tribunale di Roma

Casellario giudiziale: nati all’estero … qualche modifichina sulla competenza del tribunale di Roma

Un tempo, vi era l’art. 685, 2 C.P.P. che, in materia di casellario giudiziale, prevedeva la competenza del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma per le iscrizioni relative a persone nate all’estero (quale ne fosse la cittadinanza) o per le quali non fosse possibile accertare il luogo di nascita nello Stato, norma poi abrogata dall’art. 54 dPR 14/11/2002, n. 313 , anche se un criterio analogo (sotto il profilo territoriale) è rimasto presente nell’art. 47, 2 del dPR 14/11/2002, n. 313.
Lo stesso criterio era stato mantenuto nel D. D. 25/1/2007, all’art. 18,. “Considerato che tale specifica competenza ha comportato nel corso degli anni un sempre maggiore carico di lavoro per l’ufficio locale di Roma, ormai non più sostenibile, dovuto al progressivo e costante aumento dei provvedimenti giudiziari da eseguire a carico di soggetti stranieri”, con il D.M. 31/10/2012 sono state apportate modifiche sulle procedure precedenti (senza modificare il T.U. sul casellario giudiziale) …. in modo da operare una redistribuzione del carico di lavoro dall’ufficio locale di Roma agli altri uffici locali.
Dal 1/2/2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *